[1]Apposizione del disco-contrassegno

[2]Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 5 (1° comma). Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 3.

[3]A cura degli interessati e sotto la loro responsabilita', i dischicontrassegno di cui al precedente art. 11 devono essere fissati in modo ben visibile e dentro apposita custodia, come appresso:

  • a)sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie;
  • b)sulla ruota del timone, per gli autoscafi. Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art12 · fonte del testo