[1]Esenzioni permanenti

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, artt. 8 (3° comma) e 14. Legge 9 agosto 1948, n. 1077, art. 3. Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 6. Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 12 (1° comma).

[3]Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:

  • a)gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
  • b)i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
  • c)gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile;
  • d)gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
  • e)gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;
  • f)gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
  • f-bis)((i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;))
  • g)a condizione di reciprocita' di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
  • h)i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa;
  • i)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1034.

Testo vigente dal 10 dicembre 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 398/2007

    Parametro
    23 novembre 2007

    dichiara estinto il processo. Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Franco GALLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 81 cost. · Art. 117 cost. · Art. 15 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni · Art. 16 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1970 al 10 dicembre 2000. 32 parole aggiunte.

aggiunto: f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art17 · fonte del testo