[1]Supplementi di tassa

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 16. Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 1 (2° comma).

[3]Per le riscossioni dei supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro, e sono rilasciate, speciali bollette sprovviste di disco-contrassegno.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art9 · fonte del testo