[1]Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 14 (3° comma). Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, artt. 5 (2° e 3° comma) e 6.

[3]Gli autoveicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione devono essere muniti dello speciale disco-contrassegno di cui all'allegato n. 3 del presente Testo Unico. Sono esclusi da tale obbligo i veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento previste dall'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile. Per ottenere il disco di esenzione, deve essere presentata domanda all'Intendenza di Finanza della provincia nella quale e' immatricolato l'autoveicolo, con l'indicazione del nome del proprietario o possessore, degli estremi di individuazione dell'autoveicolo, e con la specificazione del titolo in base al quale e' chiesta l'esenzione. Insieme con la domanda devono essere esibiti la licenza di circolazione ed i documenti giustificativi dell'esenzione.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art15 · fonte del testo