[1]Certificato sostitutivo del disco-contrassegno

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 13. Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 7.

[3]Nel caso che il disco-contrassegno siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la competente Intendenza di Finanza puo' rilasciare un certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa, su motivata istanza in carta da bollo, sottoscritta personalmente dall'interessato. Insieme alla domanda l'interessato deve esibire il documento di circolazione, ed eseguire il pagamento del diritto fisso di cui al n. 1 della annessa tariffa H. L'intendenza di Finanza, esperite opportune indagini, redige il certificato e lo trasmette al competente Ufficio esattore, il quale ne annota gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento e consegna poi il certificato stesso all'interessato. Non si fa luogo a rilascio del certificato sostitutivo del discocontrassegno per i velocipedi con motore ausiliario.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art16 · fonte del testo