[1]Disco-contrassegno per velocipedi a motore

[2]Regio decreto 4 dicembre 1930, numero 1683, art. 4. Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 3, (2° e 3° comma).

[3]Il disco-contrassegno dei velocipedi con motore ausiliario deve portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione del motore, l'anno di validita', l'importo della tassa pagata, i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario, e costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del tributo. Il Ministro per le Finanze puo' istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art14 · fonte del testo