[1]Tassa per uso diverso del veicolo

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 12 (1° e 2° comma).

[3]L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello per il quale fu pagata la tassa, e' soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore. Nel caso inverso resta ferma la tassa gia' corrisposta.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art7 · fonte del testo