[1](Art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 4 e 11, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Al mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Universita', o Istituto non potra' essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime sono determinate le Facolta' o Scuole, di cui e' costituita ciascuna Universita'. Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per decreto Reale, udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati uno o piu' membri della quinta per le convenzioni relative agli Istituti superiori di architettura. Le convenzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 128/2026

    Parametro
    16 luglio 2026

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), sollevata, in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 4 e 35, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda,…

    Art. 89 Testo unico sull'istruzione superiore · Art. 3 Testo unico sull'istruzione superiore · Art. 2 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art3 · fonte del testo