[1](Art. 21. commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Tutti i provvedimenti concernenti le nuove nomine e il conferimento del grado di ordinario sono adottati con decreto del Ministro. Tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art82 · fonte del testo