[1](Articoli 2 e 3, legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascuna Universita' o Istituto si svolgono presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalita' stabilite dal regolamento generale universitario. I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono: 1° per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime; 2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria; 3° per il gruppo d'ordine: la licenza di studi medi di primo grado. E' ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da una ad altra Universita' o Istituto, previo il consenso dei due Consigli d'amministrazione interessati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art138 · fonte del testo