[1](Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382 - Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]Il senato accademico e' composto:

  • a)del rettore o direttore che lo presiede;
  • b)dei presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto, sempreche' le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art9 · fonte del testo