[1](Art. 82, lettera c, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102).

[2]Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B, esclusi gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna Facolta' o Scuola sono determinati nella convenzione relativa al mantenimento dell'Universita' o Istituto. Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' o Scuola medesima.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art64 · fonte del testo