[1](Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421).

[2]Per l'insegnamento di trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche, istituito presso il R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma, restano ferme le disposizioni del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483. Per il detto insegnamento il docente si vale dei mezzi sperimentali disponibili presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia di Roma.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art293 · fonte del testo