[1](Art. 3, comma ultimo, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 16 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

[2]Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino, a sensi dell'art. 146, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art155 · fonte del testo