Art. 15 — Registrazione d'ufficio

In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:

  • a)per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie, qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;
  • b)per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
  • c)per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
  • d)per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;
  • e)per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del comma 1 e' ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22824/2026

    7 luglio 2026

    In tema di imposta di registro, l'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, che dispone la registrazione d'ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, basandosi su un presupposto autonomo è inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti del successivo art. 20, relativi all'atto presentato alla registrazione, ed impone una specifica verifica, strettamente consequenziale ai dati presuntivi che la stessa disposizione correla al potere d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la riqualificazione in contratto verbale di cessione di ramo d'azienda di una cessione di un contratto di agenzia che, in quanto strettamente correlata sotto il profilo temporale ad una pluralità di atti di vendita di beni aziendali, era tale da disvelare l'effettiva natura dell'operazione).

    Art. 15

    Rassegna di luglio 2026, p. 129

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 19837/2026

    15 giugno 2026

    In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in caso di accertamento effettuato a seguito di verifica con accesso presso il contribuente, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, al fine di consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste, non potendo emettere l'atto impositivo prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza, e tale garanzia procedimentale opera indipendentemente dalla qualificazione formale dell'atto adottato, anche quando il provvedimento sia costituito da un avviso di liquidazione correlato alla riqualificazione dell'operazione in base ai fatti emersi dall'accesso, trattandosi di garanzia connessa alla natura invasiva dell'attività istruttoria e non alla qualificazione formale dell'atto conclusivo.

    Art. 15 · Art. 12 Statuto del contribuente

    Rassegna di giugno 2026, p. 247

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 522/2002

    Illegittimità dichiarata
    6 dicembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il rimettente non motiva, infatti, in alcun modo la ragione per la quale questa norma, concernente la cosiddetta registrazione d'ufficio, possa – sia pure, eventualmente, in combinato disposto con l'articolo 66 del medesimo decreto – precludere il rilascio della copia della sentenza in forma esecutiva.

    Art. 66 Testo unico l'imposta di registro · Art. 15 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art15 · fonte del testo