Art. 56 d.P.R. 633/1972 — Notificazione e motivazione degli accertamenti

Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullita', gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e' fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullita', l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullita', le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. ((I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.))

Testo vigente dal 20 febbraio 2010 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 56 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24089/2026

    27 luglio 2026

    In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, nel prevedere che all'atto dell'amministrazione finanziaria debba essere allegato ogni documento richiamato nella sua motivazione, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente comunicazione. (Fattispecie in tema di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione del debito fiscale, portato da precedenti cartelle notificate ma non allegate nuovamente all'atto impositivo).

    Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 7 Statuto del contribuente

    Rassegna di luglio 2026, p. 146

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8113/2026

    1 aprile 2026

    In tema di IVA, nel caso in cui, per la medesima annualità, vengano notificati due diversi avvisi di accertamento, quello notificato per secondo non costituisce accertamento integrativo, ex art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, ove abbia ad oggetto distinte pretese impositive, sicché non è necessario che ricorra il requisito, prescritto dalla suddetta norma a pena di nullità, della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati in motivazione.

    Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 57 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 374 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 651/2026

    12 gennaio 2026

    In tema di delega di firma, il limite di valore cui è ancorata la validità della delega, la cui violazione comporta la nullità dell'accertamento ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, rispettivamente in materia di imposte sui redditi e di IVA, va determinato, anche alla luce dell'art. 12, commi 2 e 4-bis e dell'abrogato art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di calcolo del valore della controversia, con riguardo al solo importo delle imposte oggetto di recupero, senza considerare sanzioni e accessori, salvo che l'atto riguardi esclusivamente sanzioni, nel qual caso il limite va calcolato sul loro ammontare.

    Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 12 Disposizioni sul processo tributario · Art. 4-bis Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di gennaio 2026, p. 109 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20796/2025

    23 luglio 2025

    In tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, la sanzione prevista dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non trova applicazione con riferimento all'atto di irrogazione delle sanzioni, per il quale vale la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.

    Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 376 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 409/1997

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.. red.: S. Di Palma

    Art. 56 d.P.R. 633/1972 · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2001 al 20 febbraio 2010. 21 parole aggiunte.

… L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. aggiunto: I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art56 · fonte del testo