Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. 168 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nel termine di venti anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salva ad essi la facolta' di anticipare il pagamento.

tolto: Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avra' luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse e' conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

tolto: Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sara' aggiudicata al debitore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1876-05-25;3124~art8 · fonte del testo