Art. 4
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giocatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione, netta di fondiaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col Regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori pero' delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del Commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sara' eguale a sedici volte la prestazione.
tolto: A questo credito sara' aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-05-25;3124~art4 · fonte del testo
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