Art. 10
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i crediti di cui e' parola negli articoli 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore de' suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitu' dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'articolo 18 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-05-25;3124~art10 · fonte del testo
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