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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: E' riserbata ai proprietari la facolta' di dimostrare che in virtu' di titoli le terre da loro possedute sono proprieta' libere ed esenti dall'obbligo della prestazione o della servitu' dell'alberatura.

tolto: Queste contestazioni dovranno proporsi nel termine perentorio di un anno dalla data dell'accertamento omologato con la sentenza di cui nell'articolo 18, e saranno giudicate dall'autorita' giudiziaria con le norme del procedimento sommario; ma non sospenderanno in alcun modo l'esecuzione degli articoli 4, 5 e 6.

tolto: Il tribunale, pronunziando sulla controversia, statuira' pure sugli effetti della sua pronunciazione quanto alla liquidazione del credito nascente dagli stessi articoli 4, 5 e 6, se anche tali questioni siano mature per ricevere definitiva decisione, altrimenti saranno rinviate al procedimento arbitrale stabilito nell'art. 15.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1876-05-25;3124~art7 · fonte del testo