Art. 5
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a venti volte la prestazione di fida, giocatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio rescritto 9 maggio 1853.
tolto: In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualita' della medesima prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopra indicato, sara' da essi pagata nelle forme e nei modi medesimi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-05-25;3124~art5 · fonte del testo
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