Art. 6
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La servitu' dell'alberatura che pesa sulle terre silane e' estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sara' determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.
tolto: Nell'accertare il debito dei proprietari si terra' conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1° gennaio 1874.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-05-25;3124~art6 · fonte del testo
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