Art. 473-bis.30 c.p.c. — Forma dell'appello

[1]L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.

[2]171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 473-bis.30 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18161/2026

    5 giugno 2026

    Le disposizioni di cui agli artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c. non si applicano agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023, nelle materie indicate dall'art. 473-bis c.p.c., ma unicamente ai procedimenti introdotti con ricorso depositato in primo grado successivamente a tale data, secondo la regola transitoria generale dettata dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022; conseguentemente, nel giudizio di divorzio in appello che continua ad essere soggetto al rito camerale ex art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, purché sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, la cui osservanza costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.

    Art. 473-bis.30 c.p.c. · Art. 35 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 · Art. 4 divorzio

    Rassegna di giugno 2026, p. 31

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9895/2025

    15 aprile 2025

    In tema di giudizio di appello del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la disposizione dell'art. 473-bis.30 c.p.c., che prevede che l'appello si propone con ricorso, si applica soltanto per i ricorsi depositati in primo grado a partire dal 1° marzo 2023, secondo la regola transitoria generale dettata nel comma 1 dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

    Art. 473-bis.30 c.p.c. · Art. 35 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 35 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis30 · fonte del testo