1. Nel caso di risoluzione per mancato ricevimento della consegna o per mancata precisazione delle modalita' della cosa, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87. 2. Qualora il contratto non venga risolto, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art68 · fonte del testo