1. In caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 ad 87. 2. Qualora il contratto non sia risolto, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 82 a 83.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art63 · fonte del testo