1. In caso di inadempimento da parte del compratore di una qualsiasi obbligazione all'infuori di quelle previste alle Sezioni I e II del presente capitolo, il venditore puo':

  • a)dichiarare risolto il contratto se si tratti di inadempimento essenziale e purche' vi provveda entro un breve termine, ed inoltre esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87;
  • b)negli altri casi, esigere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 82. 2. Il venditore puo' altresi' esigere dal compratore l'adempimento in natura dell'obbligazione sempreche' il contratto non sia stato risolto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art70 · fonte del testo