Il compratore deve prendere le misure previste dal contratto, dagli usi o da altre norme vigenti, al fine di predisporre o garantire il pagamento del prezzo, quali l'accettazione di una cambiale, l'apertura di un credito documentato o la prestazione di una fideiussione bancaria.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art69 · fonte del testo