1. In caso di risoluzione del contratto, se la cosa ha un prezzo corrente, il risarcimento e' uguale alla differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo corrente del giorno in cui il contratto e' risolto. 2. Per calcolare il risarcimento di cui al precedente comma, si ha riguardo al prezzo corrente del mercato in cui la transazione ha avuto luogo, o, se manchi un prezzo corrente e non risulti opportuno applicarlo, il prezzo del mercato che puo' normalmente sostituirlo, tenuto conto delle differenze nelle spese di trasporto della cosa.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art84 · fonte del testo