1. Se il venditore non ha adempiuto le obbligazioni relative al tempo ed al luogo della consegna, il compratore ha diritto, secondo le disposizioni degli articoli 25 a 32:

  • a)di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto;
  • b)di dichiarare la risoluzione del medesimo. 2. Il compratore puo' inoltre ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 o degli articoli 84 a 87. 3. In nessun caso il venditore potra' chiedere alla autorita' giudiziaria un termine di grazia.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art24 · fonte del testo