1. Se il venditore non adempie una qualsiasi obbligazione all'infuori di quello contemplato agli articoli 20 a 53, il compratore puo':

  • a)dichiarare risoluto il contratto, purche' vi provveda entro un breve termine, e chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87, qualora si tratti di inadempimento essenziale;
  • b)in tutti gli altri casi, chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 82. 2. Il compratore puo' anche esigere dal venditore l'adempimento in natura, sempreche' non vi sia stata risoluzione del contratto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art55 · fonte del testo