di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione 1. Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto. 2. Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo. 3. Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se le proposte vertono sia sull'aggiunta di nuove disposizioni, sia su una modifica sostanziale degli articoli del presente accordo e del suo Protocollo finale; 3.2 la maggioranza dei voti, quando le proposte vertono: 3.2.1 sull'interpretazione delle norme del presente Accordo e del suo Protocollo finale; 3.2.2 sulle modifiche di tipo redazionale da apportare agli Atti enumerati sotto 3.2.1. 4. Nonostante le disposizioni previste sotto 3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con la modifica o l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale modifica o aggiunta entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica di detta modifica o aggiunta.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art42 · fonte del testo