e procedure di voto 1. Le questioni che non possono essere regolate di comune accordo sono decise tramite votazione. 2. Le votazioni hanno luogo con il sistema tradizionale o con il dispositivo elettronico di votazione. Di regola essere sono effettuate con l'ausilio del dispositivo elettronico quando l'assemblea ne puo' disporre. Tuttavia, in caso di votazione segreta si puo' ricorrere al sistema tradizionale se vi e' una domanda in tal senso da parte di una delegazione, appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 3. Nel sistema tradizionale, le procedure di votazione sono le seguenti:

  • a)a mano alzata: se il risultato della votazione da' adito a dubbi, il Presidente puo', a sua discrezione o a richiesta di una delegazione, far procedere immediatamente ad una votazione per appello nominale sulla stessa questione;
  • b)per appello nominale: su domanda di una delegazione o a discrezione del Presidente. L'appello avviene secondo l'ordine alfabetico francese dei paesi rappresentati iniziando dal paese il cui nome e' estratto a sorte dal Presidente. Il risultato della votazione e' riportato nel processo verbale della seduta, assieme all'elenco dei paesi secondo la natura del voto;
  • c)per scrutinio segreto: con scheda di voto su richiesta di due delegazioni. Il Presidente della riunione designa in questo caso tre scrutatori e prende i provvedimenti necessari per garantire il segreto del voto. 4. Con il dispositivo elettronico, le procedure di votazione sono le seguenti:
  • a)voto non registrato: sostituisce un voto a mano alzata;
  • b)voto registrato: sostituisce un voto per appello nominale; tuttavia non si procede all'appello dei nomi dei paesi salvo se una delegazione lo richiede, e se la domanda e' appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti;
  • c)voto segreto: sostituisce lo scrutinio segreto con schede di voto. 5. A prescindere dal sistema utilizzato, il voto a scrutinio segreto ha precedenza su ogni altra procedura. 6. Quando la votazione ha inizio, nessuna delegazione puo' interromperla, salvo per una mozione d'ordine relativa alle modalita' di svolgimento della votazione. 7. Dopo la votazione, il Presidente puo' autorizzare i delegati ad esplicitare il loro voto.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~regolamento-art19 · fonte del testo