[1]finali 1. La Convenzione, l'Accordo relativo ai vaglia postali nonche' il suo regolamento di esecuzione sono se del caso applicabili, per analogia, a tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente Accordo. 2. L'articolo 4 della Costituzione non e' applicabile al presente Accordo. 3. Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo. 3.1 Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' di tali Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto. 3.2 Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione, o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo. 3.3 Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 3.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni; 3.3.2 la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo; 3.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle norme del presente Accordo; 3.4 Nonostante le disposizioni previste sotto 3.3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale aggiunta, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa. 4. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.

[2]In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994

Testo vigente dal 16 aprile 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art18 · fonte del testo