Art. 47 (Convenzione)
di transito 1. Con riserva dell'articolo 50, i dispacci chiusi scambiati tra due Amministrazioni o tra due Uffici dello stesso paese mediante i servizi di una o piu' altre Amministrazioni (servizi terzi) sono soggetti al pagamento delle spese di transito, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi relativi al transito territoriale ed al transito marittimo. 2. Gli invii allo scoperto possono anch'essi essere soggetti a spese di transito. Le modalita' di applicazione sono indicate nel Regolamento.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
