Art. 37 (Convenzione)
dell'indennita'. 1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita', incombe, a seconda dei casi, all'Amministrazione d'origine o all'Amministrazione di destinazione. L'obbligo di restituire le tasse incombe all'Amministrazione di origine. 2. Il mittente ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti all'indennita' a favore del destinatario. Viceversa, il destinatario ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente. Il mittente o il destinatario puo' autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' se la legislazione interna lo consente. 3. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha facolta' di indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che ha partecipato al trasporto e che, regolarmente interessata, abbia lasciato trascorrere due mesi senza dare alcuna soluzione alla pratica, o senza avere segnalato: 3.1 che il danno sembrava dovuto ad un caso di forza maggiore; 3.2 che l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorita' competente in ragione del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione. 4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha inoltre facolta' di indennizzare l'avente diritto quando il modulo di reclamo non sia stato adeguatamente compilato ed abbia dovuto essere rinviato per il completamento delle informazioni, comportando in tal modo la scadenza del termine previsto sotto 3.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
