' del mittente 1. Il mittente di un invio della postalettere e' responsabile di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di accettazione. 2. Il mittente e' responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali. 3. Il mittente rimane responsabile anche se l'Ufficio di accettazione accetta tale invio. 4. Il mittente non e' responsabile se vi e' stato dolo o negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art36 · fonte del testo