Art. 24 (Convenzione)
biologiche deperibili. Materie radioattive 1. Le materie biologiche deperibili e le materie radioattive, condizionate ed imballate secondo le condizioni stabilite dal Regolamento sono sottoposte alla tariffa degli invii prioritari o alla tariffa delle lettere e alla raccomandazione. La loro accettazione e' limitata alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo in merito all'accettazione di detti invii sia nelle loro relazioni reciproche, sia in un'unica direzione. Tali materie sono inoltrate per la via piu' rapida, di regola per via aerea, con riserva del pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti. 2. Le materie biologiche deperibili possono essere scambiate solo tra laboratori qualificati ufficialmente riconosciuti, mentre le materie radioattive possono essere impostate solo da mittenti debitamente autorizzati.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
