[1]radioattive e materie biologiche ammesse

[2]1. Le materie radioattive possono essere scambiate nel quadro delle relazioni tra le amministrazioni postali che si sono dichiarate disposte ad accettarle negli invii della posta-lettere e nei pacchi postali, in regime di reciprocita' o in un solo senso, alle seguenti condizioni:

[3]1.1 debbono essere composte ed imballate secondo le rispettive disposizioni dei Regolamenti;

[4]1.2 se tali materie sono incluse negli invii della posta-lettere, gli invii saranno sottoposti alla tariffa della lettera prioritaria o della raccomandata;

[5]1.3 devono essere incluse negli invii della posta-lettere o dei pacchi postali inoltrati per la via piu' rapida, normalmente per via aerea, previa corresponsione delle rispettive sovrattasse aeree;

[6]1.4 possono essere impostate solo da mittenti debitamente autorizzati. 2. Le materie biologiche sono ammesse negli invii della posta-lettere alle seguenti condizioni: 2.1 le materie biologiche deperibili, le sostanze infettive ed il gas carbonico solido (ghiaccio secco), quando e' impiegato per refrigerare sostanze infettive, possono essere avviati per corriere solo nell'ambito di scambi tra laboratori qualificati ufficialmente riconosciuti. Queste merci pericolose possono essere accettate dal corriere per l'avviamento aereo, solo se permesso dalla legislazione nazionale, dalle disposizioni tecniche in vigore presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale (OACI) ed dai regolamenti della IATA riguardanti le merci pericolose. 2.2 Le materie biologiche deperibili e le sostanze infettive confezionate ed imballate secondo le rispettive disposizioni del Regolamento sono sottoposte alla tariffa della lettera prioritaria o della raccomandata. E' permesso applicare al trattamento postale di questi invii una sovrattassa. 2.3 Lo scambio di materie biologiche deperibili e di sostanze infettive tramite invii postali e' limitato ai Paesi membri le cui amministrazioni postali si siano dichiarate d'accordo ad accettare tali invii sia reciprocamente che in un solo senso. 2.4 Queste sostanze o materie sono avviate per la via piu' rapida, normalmente per via aerea, con riserva di acquisizione delle sovrattasse aeree corrispondenti e beneficiano della priorita' alla consegna.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art16 · fonte del testo