Art. 54 (Convenzione)
generali 1. Le Amministrazioni postali possono convenire di istituire collegamenti telematici tra di loro ed altri soci. 2. Le Amministrazioni postali interessate sono libere di scegliere i fornitori ed i supporti tecnici (hardware e software informatico) necessari per effettuare gli scambi di dati. 3. Di concerto con il fornitore dei servizi di rete, le Amministrazioni postali stabiliscono bilateralmente le modalita' di pagamento di questi servizi. 4. Le Amministrazioni postali non sono ne' finanziariamente ne' giuridicamente responsabili se un'altra Amministrazione non provvede ai pagamenti dovuti per i servizi connessi all'esecuzione di scambi telematici.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
