in materia di qualita' di servizio 1. Le Amministrazioni devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e via aerea e per quello degli invii non prioritari e di superficie a destinazione o in provenienza dal loro paese. Questo termine non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno. 2. Le Amministrazioni di origine devono pubblicare gli obiettivi per quanto riguarda la qualita' del servizio degli invii prioritari e degli invii via aerea a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni di origine e di destinazione, compresi i tempi di trasporto. 3. Le Amministrazioni postali controllano periodicamente il rispetto dei termini stabiliti, sia nell'ambito di indagini organizzate dall'Ufficio internazionale o dalle Unioni ristrette, sia sulla base di accordi bilaterali. 4. E' inoltre auspicabile che le Amministrazioni postali controllino periodicamente il rispetto dei termini stabiliti anche per mezzo di altri sistemi di controllo, in particolare di controlli esterni. 5. Per quanto possibile, le Amministrazioni applicano sistemi di controllo della qualita' del servizio per i dispacci della posta internazionale (sia in arrivo che in partenza); tale valutazione deve essere effettuata, per quanto possibile, a partire dall'impostazione fino alla distribuzione (da un punto all'altro del percorso). 6. Tutti i Paesi membri forniscono all'Ufficio internazionale informazioni aggiornate sugli ultimi termini di accettazione (orario limite per l'impostazione) costituenti i loro punti di riferimento nella gestione del servizio postale internazionale. 7. Per quanto possibile, le informazioni devono essere fornite separatamente per i flussi di corrispondenze prioritarie e per quelli di corrispondenze non prioritarie.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art42 · fonte del testo