Art. 13 (Convenzione)
1. Di regola, tutti gli invii della postalettere devono essere interamente francati dal mittente. Le modalita' di francatura sono definite nel Regolamento. 2. L'Amministrazione di origine ha facolta' di restituire gli invii della postalettere non od insufficientemente francati ai mittenti affinche' gli stessi ne completino la francatura. 3. L'Amministrazione di origine puo' inoltre incaricarsi di francare gli invii della postalettere non francati o di completare la francatura degli invii insufficientemente francati e di incassarne l'importo mancante presso il mittente. In questo caso, e' autorizzata a percepire una tassa di trattamento di 0,33 DTS al massimo. La francatura mancante consiste in una delle modalita' definite nel Regolamento. 4. Nei casi in cui le facolta' descritte sotto 2 e 3 non siano applicate, gli invii non o insufficientemente francati, sono passibili, a carico del destinatario o del mittente se si tratta di invii rispediti, di una tassa speciale il cui calcolo e' definito nel Regolamento.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
