di presentazione in dogana 1. Gli invii sottoposti a controllo doganale nel paese di origine o di destinazione, a seconda dei casi, possono essere gravati, a titolo postale, di una tassa speciale di 2,61 DTS al massimo. Per ogni sacco M, la tassa speciale puo' essere elevata fino a 3,27 DTS al massimo. Questa tassa e' riscossa solo a titolo della presentazione in dogana e dello sdoganamento degli invii soggetti a diritti doganali o di ogni altro diritto di stessa natura.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art32 · fonte del testo