Art. 32 (Convenzione)
di presentazione in dogana 1. Gli invii sottoposti a controllo doganale nel paese di origine o di destinazione, a seconda dei casi, possono essere gravati, a titolo postale, di una tassa speciale di 2,61 DTS al massimo. Per ogni sacco M, la tassa speciale puo' essere elevata fino a 3,27 DTS al massimo. Questa tassa e' riscossa solo a titolo della presentazione in dogana e dello sdoganamento degli invii soggetti a diritti doganali o di ogni altro diritto di stessa natura.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
