Art. 14 (Convenzione)
delle corrispondenze a bordo delle navi 1. Le corrispondenze impostate a bordo di una nave durante la fermata nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere francate mediante francobolli e secondo la tariffa del paese nelle cui acque si trova la nave. 2. Se l'impostazione a bordo avviene in alto mare, le corrispondenze possono essere francate, salvo contrario accordo fra le Amministrazioni internazionali, mediante francobolli ed in base alla tariffa del Paese al quale appartiene o da cui dipende la nave stessa. Gli invii francati in queste condizioni devono essere consegnati all'ufficio postale dello scalo il prima possibile dopo l'arrivo della nave.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
