1. Il Ministro dell'interno con proprio decreto:

  • a)determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sara' prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici;
  • b)conferisce i nuovi incarichi;
  • c)emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui all'articolo 6, comma 3;
  • d)specifica l'importo del compenso di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da corrispondere ai cappellani.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-27;421~art7 · fonte del testo