1. Il Ministro dell'interno con proprio decreto:
- a)determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sara' prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici;
- b)conferisce i nuovi incarichi;
- c)emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui all'articolo 6, comma 3;
- d)specifica l'importo del compenso di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da corrispondere ai cappellani.
Testo vigente dal 15 novembre 1999
