Interventi della Chiesa cattolica 1. L'autorita' ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonche' la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio. 2. Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi e' trasmesso dalla C.E.I. al Ministero. L'elenco e' integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a societa' di vita apostolica, segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori. L'autorita' ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati. 3. L'autorita' ecclesiastica promuove attivita' sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia 4. L'autorita' ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, degli interventi e attivita' di cui al presente articolo, avendo cura di individuare ordini di priorita' e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle regioni e dagli altri enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti autorita' pubbliche. 5. La C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.
Testo vigente dal 10 luglio 2000
