Art. 1 — Ambito di applicazione

Il presente decreto, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dal Fondo Sicurezza interna (ISF) e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti di seguito elencati:

  • a)regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR e Fondo di coesione»;
  • b)regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»;
  • c)regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»;
  • d)regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»;
  • e)regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»;
  • f)regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»;
  • g)regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»;
  • h)regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF». Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu' restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche. Le disposizioni in materia di ammissibilita' delle spese previste dal presente regolamento si applicano anche alle spese relative alle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea, effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilita' della spesa non e' diversamente disciplinata dal regolamento (UE) 2021/1059 nonche' da regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorita' di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformita' ai programmi approvati con decisione della Commissione europea e ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame. Sono fatte salve, laddove previste nei provvedimenti attuativi dei programmi, condizioni piu' restrittive rispetto alle previsioni di cui al presente decreto.

Testo vigente dal 8 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66~art1 · fonte del testo