Art. 2 — Principi generali

I fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi e strumenti finanziari o mediante una combinazione degli stessi. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i costi diretti alla base dell'applicazione delle forme di sovvenzione di cui alla lettera d) del medesimo articolo, se a costi reali, la spesa puo' essere ritenuta ammissibile se soddisfa tutti i requisiti di carattere generale di seguito indicati. La spesa deve essere:

  • a)pertinente e imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile;
  • b)effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
  • c)sostenuta nel periodo di ammissibilita' delle spese, come previsto dall'articolo 3 del presente decreto;
  • d)tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformita' con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti piu' restrittivi fissati dall'Autorita' di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
  • e)contabilizzata, in conformita' alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorita' di gestione. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d), ove diversi da quelli di cui al comma 2, e f), del regolamento (UE) 2021/1060, e' necessaria la sussistenza di tutte le condizioni di seguito indicate:
  • a)l'operazione e' selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile;
  • b)le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate nel periodo di ammissibilita', come previsto dall'articolo 3 del presente regolamento;
  • c)e' assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformita' con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6, e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMPA che non comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto pubblico erogato al beneficiario medesimo. L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione, sostenuta da uno o piu' fondi di cui all'articolo 1, comma 1, o da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1060.

Testo vigente dal 8 maggio 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66~art2 · fonte del testo