Art. 25 — Disposizioni transitorie e finali

Per le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la spesa e' ammissibile nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari in tema di ammissibilita' della spesa relative al periodo di programmazione 2021-2027 richiamate nel presente regolamento, della normativa applicabile, con particolare riguardo a quella in materia di appalti pubblici e aiuti di stato, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, se compatibili con la legislazione europea e nazionale relativa al periodo di programmazione 2021-2027. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata ai sensi dell'articolo 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

Testo vigente dal 8 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66~art25 · fonte del testo