Art. 24
Spese relative alla capacita' amministrativa In conformita' all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1058, sono ammissibili, nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti, le spese relative alle misure di sostegno per le autorita' del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attivita' pertinenti all'attuazione del FESR volte a migliorare la capacita' amministrativa, nonche' al rafforzamento della cooperazione con i partner all'interno o al di fuori dello Stato, tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, ivi compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 8 maggio 2025
