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Regolamento per l'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, concernente modifiche agli articoli 145, 156 e 163 del codice della navigazione, per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana
Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 66
- Aggiornato al
- 29 marzo 1990
- Articoli
- 15
- Art. 1Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della…
- Art. 2Sono iscritte nei registri speciali le navi iscritte in un registro straniero, di seguito…
- Art. 3Per ottenere l'iscrizione di una nave nei registri speciali il conduttore deve presentare…
- Art. 4L'atto di nazionalita' delle navi locate a scafo nudo e' conforme al modello di cui…
- Art. 5L'iscrizione della nave nei registri speciali ha effetto per il periodo della locazione a…
- Art. 6Ai fini dell'applicazione dell'art. 224 del codice della navigazione le navi iscritte nei…
- Art. 7Alla scadenza del termine di durata dell'iscrizione della nave nel registro speciale…
- Art. 8Durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera…
- Art. 9Il proprietario, che intende ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla…
- Art. 10Il proprietario della nave, al fine di ottenere la sospensione temporanea…
- Art. 11Il Ministero della marina mercantile, previo parere della commissione di cui all'art. 29…
- Art. 12Alla scadenza del termine fissato nell'autorizzazione di cui all'art. 11, comma 2…
- Art. 13La sospensione dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera e' revocata…
- Art. 14Durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed…
- Art. 15Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 14 si applicano anche alle convenzioni…
